Ius Sanguinis, le nuove linee interpretative
Nei giorni scorsi l’Ambasciata d’Italia a Washington ha rivolto un messaggio ai nostri connazionali negli Stati Uniti. Questo interessa principalmente gli italo-discendenti che vorrebbero ottenere la cittadinanza grazie a qualche ascendenza italiana, ossia beneficiando dello Ius Sanguinis. Recenti pronunce della Corte di Cassazione, congiuntamente a una circolare del Ministero dell’Interno, hanno infatti reso necessarie alcune precisazioni.
Le ordinanze in questione sono la Cass. Civ. Sez. I, ord. N. 454/2024 e n. 17161/2023. La circolare del Viminale, invece, è la n. 43347 del 3 ottobre 2024.
“Recependo gli orientamenti della Cassazione – spiega l’Ambasciata d’Italia – la circolare chiarisce anzitutto che il cittadino italiano che, in vigenza della norma del 1912 (e, prima ancora, del codice civile del 1865), ha perso la cittadinanza italiana in conseguenza dell’acquisto volontario della naturalitĂ straniera ha fatto contestualmente perdere il nostro status civitatis al figlio minore con lui convivente anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia nato in un Paese, come gli Stati Uniti, dove si applica lo iure soli (e che pertanto, alla nascita, risultava bipolide: italiano per derivazione paterna in base al principio dello iure sanguinis e straniero in base al luogo di nascita in applicazione del principio dello iure soli).
“In tutti tali casi, pertanto, la linea di trasmissione della cittadinanza deve considerarsi interrotta, il minore in questione non disponendo piĂą, a far data dalla naturalizzazione del padre, della capacitĂ di trasmettere a sua volta il diritto ai propri eventuali discendenti”.
“Fermo quanto precede, è tuttavia data all’istante la possibilitĂ di dimostrare che il proprio ascendente, incorso nella perdita per le ragioni sopra esposte, abbia, successivamente al raggiungimento della maggiore etĂ , compiuto un atto di riacquisto del nostro status civitatis. Nell’ipotesi in cui ciò sia effettivamente avvenuto e possa essere provato, occorrerĂ tuttavia che l’evento abbia avuto luogo prima della nascita del discendente in linea retta dell’interessato. Diversamente la linea di trasmissione non potrĂ considerarsi ricostituita”.





