La Corte di giustizia UE stabilisce nuove regole per il rimborso dei voli cancellati

La Corte di giustizia dell’Unione Europea fa chiarezza sul diritto del passeggero di un volo cancellato o che ha subito un ritardo e stabilisce con la sentenza C-356/19 il rimborso pecuniario nella valuta nazionale del suo luogo di residenza.

Il rifiuto del rimborso da parte della compagnia aerea o dell’agenzia di viaggio – si legge nella sentenza – sarebbe incompatibile con l’obbligo di interpretazione estensiva dei diritti dei passeggeri e violerebbe il principio della parità di trattamento dei passeggeri danneggiati.

Un punto fermo nel caos dei rimborsi di voli cancellati o in ritardo di oltre 3 ore durante il lockdown . A rivolgersi alla Corte di giustizia della UE è stata una cittadina polacca che si è vista rifiutare il rimborso per un motivo assolutamente burocratico.

La donna  aveva inoltrato la richiesta di risarcimento, per il ritardo di oltre 3 ore del suo volo, in moneta polacca, lo Zloty e non in euro.

Il caos di voli ritardati o cancellati ha coinvolto milioni di viaggiatori che hanno subìto importanti danni economici , a fronte di soldi cash hanno ricevuto voucher come rimborsi.

Le proteste anche attraverso alcune associazioni di consumatori si sono fatte sentire  e solo il 17 luglio scorso sono state introdotte delle modifiche con la legge n. 77 del 17 Luglio.

Tra le novità vi è la modifica del periodo di validità del voucher dai 12 ai 18 mesi ,applicabile anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della nuova disposizione.

Le compagnie aeree che per motivi di emergenza sanitaria connessi al Covid-19 hanno cancellato i voli nel periodo 11 marzo -30 settembre 2020  e recedono dal contratto di volo entro il 31 luglio, possono restituire l’importo del biglietto attraverso voucher, senza che  sia richiesta alcuna formula di accettazione da parte del destinatario.

Il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario.

Per il soli contratti di trasporto (e quindi per la sola biglietteria e non per i pacchetti turistici e servizi accessori) il passeggero può richiedere che il voucher non utilizzato sia rimborsato, trascorsi 12 mesi dalla emissione.

La stessa Legge prevede, inoltre l’istituzione di un fondo da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 1 milione di euro per l’anno 2021, per l’indennizzo a favore dei consumatori titolari di voucher emessi e non utilizzati alla scadenza e non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore.

L’indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo e dei criteri. Le modalità e le misure dell’indennizzo stesso saranno definiti con regolamento adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione stessa

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