Ius Sanguinis, precisazioni per gli italo-discendenti negli USA

L'Ambasciata d'Italia negli Stati Uniti ha pubblicato alcune precisazioni circa la platea dei beneficiari dello Ius Sanguinis. Pensiamo di fare cosa utile condividendole con i nostri lettori.

passaporto italiano

Ius Sanguinis, le nuove linee interpretative

Nei giorni scorsi l’Ambasciata d’Italia a Washington ha rivolto un messaggio ai nostri connazionali negli Stati Uniti. Questo interessa principalmente gli italo-discendenti che vorrebbero ottenere la cittadinanza grazie a qualche ascendenza italiana, ossia beneficiando dello Ius Sanguinis. Recenti pronunce della Corte di Cassazione, congiuntamente a una circolare del Ministero dell’Interno, hanno infatti reso necessarie alcune precisazioni.

Le ordinanze in questione sono la Cass. Civ. Sez. I, ord. N. 454/2024 e n. 17161/2023. La circolare del Viminale, invece, è la n. 43347 del 3 ottobre 2024.

“Recependo gli orientamenti della Cassazione – spiega l’Ambasciata d’Italia – la circolare chiarisce anzitutto che il cittadino italiano che, in vigenza della norma del 1912 (e, prima ancora, del codice civile del 1865), ha perso la cittadinanza italiana in conseguenza dell’acquisto volontario della naturalità straniera ha fatto contestualmente perdere il nostro status civitatis al figlio minore con lui convivente anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia nato in un Paese, come gli Stati Uniti, dove si applica lo iure soli (e che pertanto, alla nascita, risultava bipolide: italiano per derivazione paterna in base al principio dello iure sanguinis e straniero in base al luogo di nascita in applicazione del principio dello iure soli).

“In tutti tali casi, pertanto, la linea di trasmissione della cittadinanza deve considerarsi interrotta, il minore in questione non disponendo più, a far data dalla naturalizzazione del padre, della capacità di trasmettere a sua volta il diritto ai propri eventuali discendenti”.

“Fermo quanto precede, è tuttavia data all’istante la possibilità di dimostrare che il proprio ascendente, incorso nella perdita per le ragioni sopra esposte, abbia, successivamente al raggiungimento della maggiore età, compiuto un atto di riacquisto del nostro status civitatis. Nell’ipotesi in cui ciò sia effettivamente avvenuto e possa essere provato, occorrerà tuttavia che l’evento abbia avuto luogo prima della nascita del discendente in linea retta dell’interessato. Diversamente la linea di trasmissione non potrà considerarsi ricostituita”.

 

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