In Italia da oggi gli over 50 sono obbligati ad avere il green pass rafforzato per lavorare.
Settore pubblico o privato, dipendenti o autonomi dal 15 febbraio, chi ha gia festeggiato il cinquantesimo compleanno deve sottostare alle nuove regole anti Covid per evitare la sospensione senza stipendio dal lavoro .
Non basta quindi più il tampone rapido o molecolare, fatto a proprie spese per accedere al posto di lavoro. Il decreto legge del 7 gennaio 2022 estende l’obbligo di vaccinazione contro il virus Sars-Cov-2 “ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea” e a tutti gli stranieri residenti in Italia “che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età”.
Un obbligo che di fatto contravviene al principio costituzionale del diritto al lavoro. Difatti a poche ore dall’entrata in vigore del Decreto Legge arrivano dal tar del Lazio due decisioni che accolgono le motivazioni di alcuni lavoratori del settore di sicurezza pubblica non vaccinati che hanno fatto ricorso contro la sospensione dello stipendio.
Il Tribunale amministrativo, con due decreti monocratici d’urgenza, ha confermato la tesi secondo la quale anche se in mancanza di esibizione della documentazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale (Green pass), comunque debba essere pagato lo stipendio. “Il ricorso- si legge nel dispositivo- prospettando profili di illegittimità costituzionale della normativa concernente l’obbligo, per determinate categorie di personale in regime d’impiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dell’ammissione allo svolgimento della prestazione lavorativa, richiede adeguato approfondimento nella sede propria collegiale“.
Nel decreto del tribunale amministrativo si legge inoltre che “in relazione alla privazione della retribuzione e quindi della fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile, tali da non tollerare il differimento della misura cautelare sino all’esame collegiale“.
La decisione di merito sarà stabilita durante la seduta della Camera di consiglio fissata il prossimo 11 marzo.
Super Green Pass e Green Pass, le differenze dal 20 gennaio
Il Super Green Pass o Green Pass rafforzato è un documento che viene rilasciato dal Ministero della Sanità soltanto a quelle persone che hanno completato il ciclo vaccinale (tre dosi) o che si sono ammalate di Covid 19 e sono guarite,ma comunque hanno fatto due dosi di vaccino.
Il certificato viene chiesto per:
- Utilizzare il trasporto pubblico locale o regionale ( bus, metro e treni);
- Dormire in alberghi e strutture ricettive;
- Partecipare a cerimonie civili o religiose;
- Entrare in bar e ristoranti, anche all’aperto:
- Andare al cinema, al teatro, alle fiere o ai centri congressi;
- Usare impianti di risalita nelle aree di montagna dove si scia
- Andare in piscina, centri benessere e fare attività sportiva di squadra anche all’aperto
- Entrare nei centri culturali, centri sociali e ricreativi anche per le attività all’aperto.PIl Green Pass (base) è una certificazione del ministero della Salute rilasciata solo alle persone che hanno fatto un tampone o un test molecolare Covid 19 con risultato negativo. Ha una durata di 48 ore se si è sottoposti ad un tampone molecolare negativo e 24 ore per il tampone antigenico o rapido negativo. dal 20 gennaio è valido solo per poche attività sociali.
Viene chiesto per :
- entrare negli uffici postali e in banca;
- dal parrucchiere o dall’estetista;
- accedere a tutti i negozi che non vendono generi di prima necessità, cioè in tutti i negozi ad eccezione del supermercato, della macelleria o della panetteria, farmacie, articoli sanitari, cibo per animali.
Regole per i turisti e i vaccinati all’estero
Per coloro che sono in possesso di certificato vaccinale ma non riescono ad avere in breve tempo la registrazione sulla piattaforma nazionale italiana e quindi il super Green Pass, possono mostrare quello cartaceo rilasciata dal governo del Paese di provenienza.
In caso invece di mancata presentazione della certificazione verde Covid-19 di vaccinazione (solo da USA, Canada e Giappone si può presentare la certificazione di guarigione in alternativa alla vaccinazione), e fermo restando l’obbligo del test sopra citato, è obbligatorio sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di 5 giorni, al termine del quale è obbligatorio sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico).
Per maggiori informazioni sul green pass e come registrarsi : https://www.dgc.gov.it/web/
Il diritto al lavoro e allo stipendio sono principi costituzionali che non possono essere cancellati dalle restrizioni anti covid, il Tar del Lazio accoglie il ricorso di alcuni lavoratori. Le differenze tra super Green Pass e Green Pass anche i turisti